La CIG straordinaria (art. 7, c.10ter L. 236/93 e art. 3 L. 223/91) può essere richiesta a far data dalla dichiarazione dello stato di insolvenza (amministrazione straordinaria o fallimento) in quanto indica già di per sé una situazione di sofferenza dell'azienda, indipendentemente dall'esito conseguente alla predetta dichiarazione (Mess. INPS 16/12/2002 n.934). Il trattamento non potrà superare i 12 mesi di durata, prorogabili al massimo di ulteriori 6 mesi.