Il Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi Professionali (CUP), con la circolare 2 gennaio 2012,è intervenuto per fornire alcune indicazioni ed osservazioni interessanti in merito alla società tra professionisti (STP) introdotta dalla L. 183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012), che in assenza della normativa che disciplina l’iscrizione negli albi professionali e della normativa che disponga in tema di sottoponibilità della società al procedimento disciplinare ordini stico, la STP non può ritenersi operativa.
Secondo il Comitato i principali punti di criticità sono:
- la necessità di precisare ulteriormente che l’attività professionale è l’esclusiva attività che la società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soli soci professionisti, con le modalità di incarico da precisarsi in sede di regolamento. Al fine di evitare inammissibili disparità di trattamento tra società di professionisti e professionisti che esercitano a titolo individuale la propria attività, è necessario altresì affermare con chiarezza il principio per cui la società non è soggetta alla legge fallimentare, proprio per la netta distinzione che l’«esclusività» dell’attività professionale produce nei confronti dell’attività di impresa;
- con riferimento alle qualità dei soci professionisti, appare quanto mai opportuno riformulare la lett. b) del comma 4, art. 10 della L. 183/2011, laddove ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, per la partecipazione alle società tra professionisti, si richiede in modo improprio il solo possesso del titolo di studio abilitante. Occorrerebbe, invece, fare espresso riferimento alla qualifica professionale riconosciuta per l’esercizio della professione regolamentata nel rispetto delle previsioni delle direttive europee, non attribuendo il mero titolo di studio abilitante alcuna qualifica professionale, ma solo il diritto a conseguirla ottenendo l’abilitazione;
- l’incongruenza tra la volontà espressa di far salvi i modelli societari ed associativi esistenti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011 e la disposta abrogazione della L. 1815/1939, costituente l’unico riferimento normativo per la regolamentazione delle associazioni professionali esistenti. Si suggerisce, pertanto, un intervento correttivo che consenta di mantenere la legittimità delle migliaia di associazioni professionali esistenti, oltre a renderne possibile la costituzione di nuove;
- con riferimento alle «società interdisciplinari» o «interprofessionali», la necessità di chiarire a quale albo debba iscriversi la società costituita tra professionisti iscritti ad albi differenti e come tale previsione debba essere recepita dagli ordinamenti professionali in cui esistano precipue o pressoché totali incompatibilità con l’esercizio di altre attività professionali.
Ciò precisato, il CUP preme per un tempestivo intervento nella direzione indicata e per una sollecita redazione del decreto ministeriale di regolamentazione della materia che preveda un fattivo coinvolgimento delle professioni.