Sulla G.U. n. 270/2022 è stato pubblicato il DL 18/11/2022 n. 176, che all’art.3, c. 10 modifica e chiarisce l’ambito applicativo dello specifico regime fiscale previsto per l’anno 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022 (L. 142/2022), con il quale, in deroga a quanto previsto dall’art.51, c.3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, è stato stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

La norma prevede che detto limite di 600 euro viene innalzato, per lo stesso anno 2022, ad un limite complessivo di 3.000 euro.

Il legislatore chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall’articolo 51, comma 3, del TUIR citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale prevede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettato a tassazione l’intero valore (quindi anche quello sotto il limite di esenzione).