Sulla G.U. n. 280 del 1° dicembre 2011 è stato pubblicato il decreto datato 11 maggio 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri, recependo i contenuti del Regolamento CE 810/2009 (che istituisce il codice comunitario dei visti), aggiorna l’elenco di quelli che i cittadini extracomunitari, che intendono fare ingresso in Italia, sono tenuti a richiedere alle Rappresentanze diplomatiche o consolari presenti nel loro Paese di origine.

Il Decreto individua le seguenti 21 tipologie: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato.

I minori stranieri che vorranno entrare in Italia dovranno essere muniti dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio. Se mancano i genitori, l'atto di assenso all'espatrio dovrà essere reso dal tutore legale.

Le rappresentanze diplomatiche-consolari in sede di esame delle richieste di visto dovranno valutare attentamente se il richiedente presenti rischi di immigrazione legale e se offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio italiano alla scadenza del visto richiesto.

Il visto d'ingresso non verrà rilasciato se la rappresentanza diplomatica-consolare accerta che la documentazione presentata in allegato alla richiesta, difetta di autenticità e di affidabilità oppure se vengono riscontrati dubbi sulla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni rese dallo straniero.