Il Ministero del lavoro, con il decreto 29/10/2015 (G.U. n. 13 del 18/01/2016), attuando l’art. 16 del D.lgs. 22/2015, ha stabilito le modalità operative con le quali può essere richiesto l’ASDI, ossia l’assegno di disoccupazione spettante a coloro che dopo aver fruito della NASPI risultano ancora privi di occupazione. 

Per poter fruire dell’ASDI è necessario che i lavoratori soddisfino le seguenti condizioni: 

a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per la sua durata massima; 

b) siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della Naspi; 

c) siano, al termine del periodo di fruizione della Naspi, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 

d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000; 

e)  non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine; 

f)  abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.

La domanda per ottenere l’ASDI va presentata all’INPS per via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della Naspi ed entro il termine decadenziale di 30 giorni. Moduli e modalità operative di presentazione della domanda saranno resi noti dall’INPS.

L’ASDI viene erogato mensilmente, con strumenti di pagamento elettronico, a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della Naspi per una durata massima di 6 mesi.

L’importo dell’assegno di disoccupazione è pari al 75% dell’ultima indennità Naspi percepita e, comunque, in misura non superiore all’ammontare dell’assegno sociale. 

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l’ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale è soggetto ai limiti di compatibilità e agli obblighi di comunicazione previsti dal DLgs 22/2015.

Come sopra ricordato, per poter percepire l’ASDI è necessario sottoscrivere un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego individuato in base alla residenza del richiedente. 

Il beneficiario decade dalla fruizione dell’ASDI se non effettua le comunicazioni di cui si è detto sopra. 

Se il fruitore dell’assegno non si presenta, senza giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti presso il centro per l’impiego, la mensilità dell’ASDI viene decurtata di un quarto, fermi restando gli incrementi dei carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l’ASDI viene sospesa per una mensilità e vengono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell’assegno.