Sulla G.U. n. 53 del 5/03/2010 è stato pubblicato il DLgs 04/03/2010 n.28 (che entrerà in vigore il prossimo 20 marzo) che da attuazione all'art. 60 della L. 69/2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La domanda di mediazione al fine di dirimere una controversia deve essere presentata mediante deposito di un'istanza (in cui sono indicati l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa), ad un organismo istituto dai Consigli degli ordini degli avvocati presso i tribunali oppure dai consigli degli altri ordini professionali presso i locali di cui hanno la disponibilità.
La procedura di mediazione deve durare non più di 4 mesi.
Se viene raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale a cui viene allegato il testo dell'accordo stesso.
Se invece l'intesa non è raggiunta il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicata alle parti per iscritto, che può terminare con il raggiungimento dell'accordo di cui viene redatto processo verbale.
Nel caso in cui anche dopo il tentativo di conciliazione le parti rimangono sulle proprie posizioni, viene formato processo verbale da depositare presso la segreteria dell'organismo scelto.
Se l'accordo è raggiunto il processo verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Dalla disciplina dettata dal DLgs 28/2010 sono sottratti i procedimenti di conciliazione relative alle controversie di lavoro di cui all'art. 409 cpc che devono svolgersi secondo le specifiche disposizioni normative recentemente riviste dal Collegato Lavoro che ha sostituito l'obbligatorietà con la mera facoltà delle parti di procedere alla conciliazione prima di ricorrere al giudice ordinario.