In G.U. il DL fiscale sugli straordinari
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008 è stato pubblicato il DL 27/05/2008 n.93 che prevede la detassazione parziale degli emolumenti per incremento della produttività del lavoro.
L'agevolazione fiscale per i dipendenti ha natura sperimentale ed è valida per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2008.
I soggetti interessati sono i dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a ? 30.000 (reddito rilevabile dalle certificazioni CUD/2008).
In sostanza l'agevolazione fiscale consiste nel determinare un nuovo imponibile, entro il limite massimo di ? 3.000 lordi, sul quale applicare una imposta sostitutiva del 10% (aliquota secca). Concorrono a formare detto imponibile:
- Le prestazioni di lavoro straordinario (così definite dal D.Lgs. 66/2003).
- Le prestazioni di lavoro supplementare e derivanti dalle clausole elastiche nei rapporti part time stipulati prima del dell'entrata in vigore del decreto;
- Gli emolumenti derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
IL DL 93/2008 precisa inoltre che se il sostituto d'imposta non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione CUD/2008 (redditi 2007), il dipendente interessato dovrà attestare, per iscritto, al nuovo datore di lavoro, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2007. Le violazioni alla norma sono punite con le ordinarie disposizioni previste per l'accertamento e la riscossione.
L'esclusione degli emolumenti dal reddito ordinario del dipendente (nel rispetto del limite di ? 3.000), comporta anche che gli stessi non concorrono altresì a formare base imponibile per le addizionali.
Il provvedimento precisa inoltre che resta in ogni caso fermo il computo dei redditi in questione ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Gli importi in questione interessati all'imposta sostitutiva del 10% continueranno invece a concorrere integralmente nella base imponibile contributiva (salvo non siano previsti salari convenzionali).
Il DL 93/2008 comporta la soppressione della lettera b) del comma 2, dell'art. 51, del DPR 917/1986 (TUIR) con la conseguenza che a decorre dal 29/05/2008, viene meno l'esenzione fino a 258,23 euro delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività e ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti, nonché i sussidi occasionali corrisposti in occasione di rilevanti esigenze personali del dipendente e quelli pagati a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.
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