In G.U. il regolamento della Bossi-Fini sull'immigrazione
A cura della redazione
E' stato pubblciato sulla G.U. n. 33 del 10/02/2005, il DPR 18/10/2004 n.334 regolamento in materia di immigrazione che modifica il precedente 394/99 aggiornandolo con le novità introdde dalla Riforma disposta dalla L. 189/2002 c.d. Bossi-Fini.
Il regolamento che entrerà in vigore il prossimo 25 febbraio 2005 prevede numerose novità rispetto al testo precedente. Le più rilevanti sono le seguenti:
- lo straniero che dimostra di essere venuto in Italia per almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno triennale, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno;
- il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore;
- la procedura di assunzione dello straniero residente all'estero ruota intorno al nuovo ruolo dello Sportello unico per l'immigrazione che sostituisce la Direzione provinciale del lavoro nel rilascio dell'autorizzazione al lavoro, con la quale il lavoratore insieme alla copia del contratto di soggiorno si reca al consolato per il rilascio del visto di ingresso;
- una volta entrato in Italia lo straniero deve recarsi allo Sportello unico entro i successivi 8 giorni per consegnare il certificato di attribuzione del codice fiscale e per sottoscrivere il contratto di soggiorno e fare richiesta di permesso di soggiorno alla questura;
- nel caso di cessazione del rapporto lo straniero può chiedere la Centro per l'impiego di farsi attestare lo status di disoccupato e può restare in Italia facendosi rinnovare il permesso di soggiorno, scaduto il quale deve lasciare il paese a meno che sia in grado di stipulare un nuovo contratto di soggiorno per motivi di lavoro o possa permanere per altre ragioni;
- gli ingressi per alcune categorie particolari di lavoratori (dirigenti, ricercatori,traduttori, spettacolo ecc.) avvengono come per il passato al di fuori dei flussi e devono essere autorizzati, in linea generale, dallo Sportello unico senza peraltro il preventivo controllo della disponibilità di lavoratori italiani e comunitari;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita' dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico dei lavoratori stranieri o, se il rapporto di lavoro e' in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- attraverso decreti interministeriali sarà possibile attivare apposite elenchi e liste di stranieri che abbiano partecipato nel paese di origine a iniziative di istruzione e formative e maturare così il diritto di priorità all'ingresso in Italia rispetto ai loro connazionali.
- se lo straniero non comprende la lingua italiana il provvedimento di rifiuto di concessione del permesso di soggiorno, di espulsione, ecc. deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto in una lingua a lui comprensibile oppure se ciò non è possibile il testo viene tradotto in Inglese, spagnolo o francese.