E' stata pubblicata sulla G.U. del 2 settembre 2005 la legge 17/08/2005 n.173 che disciplina la vendita diretta a domicilio e individua le tipologie di vendita vietate c.d. a catena o piramidali e per le quali sono previste anche sanzioni penali. Prima di tutto è necessario ricordare che la legge non trova applicazione nei confronti dei prodotti e servizi finanziari, dei prodotti e servizi assicurativi e dei contratti per la costruzione, la vendita e la locazione dei beni immobili. L'attività dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere espletata in forma autonoma o subordinata. Nel primo caso può anche essere oggetto di un contratto di agenzia. La natura dell'attività è di carattere occasionale se il reddito annuo percepito dal venditore non è superiore a 5.000 euro. Nel caso in cui l'attività sia svolta con un rapporto di lavoro autonomo (ad esclusione del contratto di agenzia per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione all'Enasarco)la legge conferma l'obbligo di iscrizione del venditore ai fini previdenziali alla gestione separata INPS così come è stato previsto dalla legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003. All'incaricato alla vendita con vincolo di subordinazione si applica il CCNL applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. In caso di esercizio in forma autonoma al venditore si applicano gli accordi economici collettivi di settore. Il rapporto tra venditore e impresa esercente la vendita diretta deve essere stipulato in forma scritta ad probationem e può essere revocato sempre per iscritto. L'incaricato alla vendita a domicilio ha diritto di recesso senza obbligo di motivazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto con obbligo di restituire a sua cura e spese i beni e i materiali ricevuti per la vendita. Entro i successivi trenta giorni l'impresa rimborsa le somme pagate dal venditore per l'acquisto di detto materiale. Inoltre la legge definisce anche le forme di vendita piramidale o di giochi o catene, individuando alcuni elementi in presenza dei quali si può considerare l'attività rientrante tra quelle vietate. Vengono anche fissate delle sanzioni di natura penale da applicare nei confronti di coloro che promuovono o realizzano attività o strutture di vendita vietate. In particolare il soggetto che viola il divieto è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro. A queste si aggiunge anche la sanzione accessoria consistente nella pubblicazione del provvedimento presso il Comune di residenza, del luogo in cui la sentenza è stata pronunciata e su uno o più giornali individuati dal giudice.