In G.U. la legge di conversione del DL competitività
A cura della redazione
Sul S.O. n. 91 alla G.U. n. 111 è stata pubblicata la legge 14/05/2005 n.80 che ha convertito con modificazione ed integrazioni il DL 35/2005 c.d. decreto competitività.
Tra gli interventi di maggior interesse si ricordano le modifiche apportate al DLgs 276/2003. In particolare:
- apprendistato professionalizzante: anche nelle regioni che non hanno provveduto a regolamentare i profili formativi di questo istituto adesso saranno i contratti collettivi nazionali di categoria a parametrare il suo utilizzo, fino all'approvazione delle leggi regionali.
Infatti precedentemente tale regolamentazione era rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale
- inserimento: dall'entrata in vigore della legge la categoria di inquadramento delle lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile potrà essere di due livelli inferiore a quella contrattuale di riferimento solo se sarà esplicitato dal Ccnl nazionale o territoriale
- lavoro occasionale accessorio: le attività lavorative occasionali, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo complessivamente, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro annui (aumenta dunque il limite fissato per i compensi).
Questo istituto inoltre entra nell'impresa familiare (articolo 230-bis del codice civile) limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi.
Le imprese familiari possono dunque utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro (in tal caso si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato).