E' stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1/07/2009 il DL n.78/2009, meglio nota come Manovra d'estate, con il quale il Governo ha introdotto, tra le altre, nuove misure anticrisi ad integrazione delle precedenti disposizioni previste dal D.L 185/2008, L. 2/2009, D.L 5/2009, L. 33/2009.
In particolare l'art 1 riconosce benefici in caso di rientro anticipato dei lavoratori titolari di ammortizzatori sociali; prevede maggiori risorse per finanziare la CIGS finalizzata alla chiusura d'impresa o parte di essa; prevede l'aumento dell'integrazione dei programmi si solidarietà; e introduce nuove regole per avviare attività autonome con l'utilizzo di trattamenti che sarebbero spettati ai lavoratori per la permanenza in uno degli ammortizzatori sociali.
Tra le misure di particolare rilievo merita di essere evidenziata quella che prevede il reimpiego dei soggetti percettori di trattamenti a sostegno del reddito. Più precisamente questi ultimi in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dalla stessa impresa in programmi di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Per l'applicazione della predetta disposizione, utilizzabile in via sperimentale per il biennio 2009-2010, occorre stipulare uno specifico accordo in sede ministeriale con le parti sociali e occorre l'intervento di un decreto ministeriale attuativo con le relative istruzioni operative.
Si sottolinea che il lavoratore continuerà a percepire (anche se ha fatto rientro in azienda) il trattamento previsto dall'ammortizzatore utilizzato fino al termine del relativo programma approvato a cui si aggiunge l'integrazione retributiva a carico dell'impresa per il raggiungimento del 100% della retribuzione.
La manovra d'estate inoltre rifinanzia la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi quando quest'ultima risulta finalizzata alla chiusura totale o parziale dell'azienda.
Per il biennio 2009-2010, in via sperimentale, verrà elevata l'integrazione salariale, nel rispetto della copertura finanziaria,  dal 60% all'80% della retribuzione persa, nel rispetto della relativa copertura finanziaria (40 milioni di euro per il 2009 e 80 milioni di euro per il 2010), l'integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in riduzione di orario per contratto di solidarietà difensivo. Una volta esaurite le risorse, l'integrazione tornerà al 60%.
Il decreto legge infine prevede anche che le somme spettanti a titolo di ammortizzatori sociali in deroga possono essere richieste dal lavoratore beneficiario in un'unica soluzione, per intraprendere un'attività autonoma, avviare un'auto o micro impresa  o per associarsi in cooperativa. In caso di CIG in deroga, il lavoratore, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza, prima di poter accedere al beneficio.
Per il biennio 2009-2010, anche chi è già percettore di CIGS per crisi aziendale a seguito di cessazione parziale o totale dell'impresa o di procedura concorsuale, può chiedere, per avviare un'attività autonoma, l'erogazione della CIGS deliberata e non ancora pagata e il trattamento di mobilità per un massimo di 12 mesi. La condizione è che il medesimo lavoratore rientri nella casistica di licenziamento per riduzione del personale. Anche in questo caso i lavoratori interessati, prima di percepire dette somme, devono dimettersi dall'impresa di appartenenza.