E' stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27/03/2007 il DLgs 6/02/2007 n.30 che attuando la direttiva 2004/38/Ce detta le nuove regole per i cittadini comunitari che vogliono circolare e soggiornare sul territorio italiano. Più precisamente i cittadini UE possono soggiornare in Italia fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dal loro Paese di provenienza. Lo stesso diritto è esteso ai loro familiari anche se extracomunitari, purchè abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso. Invece se il periodo di permanenza sul territorio italiano è superiore ai tre mesi è necessario che il soggiorno sia motivato dall'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o subordinato, oppure si tratti di studenti e di chiunque abbia risorse sufficienti per non pesare sul servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso il diritto di soggiorno è esteso ai familiari. Per ottenere la carta di soggiorno è necessario richiedere al Comune l'iscrizione all'anagrafe, allegando i documenti che attestano il suo diritto a soggiornare per più di tre mesi in Italia. Al momento della richiesta, gli verrà rilasciata una ricevuta, il domicilio e la data di presentazione della domanda. Questo documento, di fatto, sostituirà la vecchia carta di soggiorno per cittadini Ue. Si ricorda inoltre che al cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno 5 anni in Italia è riconosciuto il diritto a soggiornare permanentemente sul territorio nazionale. La continuità del soggiorno non è comunque interrotta da assenze inferiori ai 6 mesi l'anno o di durata superiore se dovute a obblighi militari oppure fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti quali la gravidanza e la maternità, la malattia, lo studio o il distacco per motivi di lavoro.