In G.U. la proroga CIGS per cessazione di attività
A cura della redazione

L’azienda che intende richiedere la proroga della CIGS per cessazione attività dovrà provare di aver richiesto il trattamento straordinario, autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda.
E’ uno dei requisiti che il DM 25/03/2016 (in G.U. n. 120/2016) richiede per autorizzare la proroga della CIGS in caso di cessazione di attività.
Inoltre è necessario che sussistano contemporaneamente anche le seguenti condizioni: venga stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del lavoro con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; venga presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati e infine venga presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario.
L'impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale deve stipulare, prima del termine del programma lo specifico accordo governativo dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione.
A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro, corredata del programma di crisi aziendale.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attività intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018.
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