Sulla G.U. n. 302 del 30/12/2009 è stata pubblicata la legge 30/12/2009 n.194 che contiene diverse proroghe e differimenti di disposizioni di legge tra i quali la riapertura dello "Scudo fiscale"  al 30-4-2010 (con modifica delle aliquote:  6% entro febbraio:7% oltre).
In merito alla denuncia mensile dei sostituti d'imposta l'art. 1, c. 6 prevede che la decorrenza dell'obbligo della presentazione mensile, in via telematica (direttamente o tramite incaricati abilitati) dei dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. 770 mensile), da accodare alla già sperimentata dichiarazione mensile ai fini contributivi (UniEmens),  è ora fissata a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2011. Nel 2010 è però prevista una sperimentazione da attuarsi secondo le modalità che verranno stabilite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate da redigersi di concerto con l'INPS.
Novità sono previste anche per i lavoratori transfrontalieri. Infatti questi ultimi potranno sanare (con le sanzioni ridotte riferite alle tardive presentazioni antro 90 giorni) l'omessa o incompleta presentazione del modulo "RW", relativamente alle disponibilità finanziarie derivanti dal lavoro prestato all'estero ivi detenute al 31-12-2008, entro il 30 aprile 2010.
In tema di adempimenti fiscali e contributivi dei soggetti residenti nelle zone terremotate dell'Abruzzo, l'art. 1, c. 10, prevede che con provvedimento,  da adattarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, venga disposta,  nei confronti dei residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto  (individuati a norma dell'art. 1, c. 2, del D.L.  39/2009), la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
Infine viene stabilito che l'ammontare del TFR  versato dalle aziende al fondo di tesoreria gestito dall'INPS (art. 1, cc. 755 e ss, L.  296/2006), utilizzabili per gli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla L. 296/2006, che risulta accantonato al 31-12-2009, possa essere mantenuto in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzato nell'esercizio 2010.