In Gazzetta il Decreto di riforma del collocamento
A cura della redazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2003 n. 11 il DLgs 19 dicembre 2002 n.297 volto a riformare il collocamento e le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le nuove disposizioni che entreranno in vigore il 30 gennaio 2003, ad eccezione di quelle che necessitano dell'emanazione di un decreto ministeriale, possono essere così riassunte:
Vengono soppresse le liste di collocamento ordinarie e quelle speciali ad eccezione di quelle relative alla mobilità, al collocamento obbligatorio, e quelle riservate ad alcune categorie di lavoratori del settore spettacolo.
Il nuovo collocamento si fonda sul SIL (Sistema informativo lavoro) che avrà il compito di contenere tutte le informazioni dei lavoratori contenute nella scheda anagrafica e nella scheda professionale
Viene abrogata la legge 112/35 che ha istituito e regolamentato il libretto di lavoro; quest'ultimo sarà sostituito dalla scheda anagrafica che diverrà operativa soltanto dopo l'emanazione di un decreto interministeriale.
Viene inoltre eliminato l'obbligo per i datori con più di 10 dipendenti di riservare il 12% delle nuove assunzioni a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei c.d. riservatari.
Il periodo durante il quale i lavoratori licenziati per riduzione del personale possono far valere il diritto di riassunzione viene ridotto dagli attuali 12 mesi a 6 mesi.
Viene confermato l'obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione una dichiarazione contenente i dati di registrazione nel libro matricola.
I datori di lavoro assumeranno direttamente tutti i lavoratori per qualsiasi rapporto di lavoro, ad eccezione delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari residenti all'estero, dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire in Paesi extraeuropei nonché quelle rientranti nel collocamento obbligatorio dei disabili.
La comunicazione al centro per l'impiego dell'assunzione del lavoratore deve avvenire contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro e non più entro 5 giorni sia per i rapporti di lavoro subordinato sia per le collaborazioni coordinate e continuative.
La comunicazione effettuata al centro per l'impiego è valida anche nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle direzioni provinciali del lavoro.
La comunicazione deve contenere i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica professionale, il trattamento economico, la tipologia contrattuale e la data di assunzione e di cessazione; quest'ultima soltanto per i rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato.
Se l'assunzione avviene in un giorno festivo o nelle ore serali o notturne oppure nei casi di emergenza, la comunicazione al centro per l'impiego dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
La comunicazione di variazione o di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata entro 5 giorni dall'evento. Gli eventi che generano l'obbligo di comunicazione sono: la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, da part time a full time, da apprendistato o da CFL a tempo indeterminato.
La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve essere effettuata al centro per l'impiego entro 5 giorni, Lo stesso obbligo sussiste anche nel caso in cui la cessazione dovesse avvenire in data diversa da quella comunicata contestualmente all'atto dell'assunzione.
Vengono inoltre fornite le definizioni di adolescente e di giovane: con la prima locuzione ci si riferisce ai minori con età compresa tra i 15 ed i 18 anni che non sono più soggetti all'obbligo scolastico; con la locuzione giovane invece ci si riferisce ai soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni compiuti, oppure se in possesso di diploma universitario fino a 29 anni compiuti.
Viene inoltre specificata la differenza tra disoccupato di lunga durata ed inoccupato di lunga durata: nel primo caso si tratta di coloro che dopo aver perso il posto di lavoro o cessato l'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se trattasi di giovani. Nel secondo caso invece si tratta di coloro che senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa sono alla ricerca della loro prima occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se trattasi di giovani.
Cambiano infine le regole per il riconoscimento dello status di disoccupazione. Gli interessati che intendono far accertare tale status dovranno presentarsi presso l'ufficio competente entro il 28 luglio 2003 (180 giorni dopo l'entrata in vigore del DLgs 297/2002).