In presenza di dimissioni volontarie la disoccupazione non spetta
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 16285/2010, ha ricordato che al lavoratore che rassegna volontariamente le dimissioni non spetta l’indennità di disoccupazione così come previsto dall’art. 34, c.5 L. 448/1998.
Infatti la Finanziaria 1999, abrogando l’art. 76 del Regio Decreto 1827/1935, ha previsto che a decorrere dal 1/01/1999 la cessazione dal rapporto di lavoro per dimissioni non da diritto alla concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, agricola o non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Sul punto l’INPS era già intervenuto con la circolare 27/1999 precisando che nel concetto di dimissioni dovevano rientrare anche quelle rassegnate dal dipendente volontariamente.
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