L’INPS, con il messaggio n. 3808 del 2 marzo 2012, ha fornito istruzioni in merito all’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, si rileva quanto segue:
-    nei casi in cui il debito sia ancora in fase amministrativa, l’intervento sostitutivo della stazione appaltante nel pagare le somme di cui l’esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell’Istituto avverrà tramite F24, previa comunicazione da parte della Sede Inps competente delle coordinate bancarie necessarie al versamento;
-    nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all’Agente per la Riscossione o sia, comunque, stato oggetto di avviso di addebito, il pagamento da parte della stazione appaltante sarà effettuato direttamente all’Esattoria.