L'INAIL, con la nota dell'11/09/2006, facendo seguito alla precedente del 7/09/2006 ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'obbligo assicurativo per gli agenti di commercio che operano in società di persone o di capitali. In particolare fuori dai casi in cui tra gli agenti di commercio e la società sussistono elementi indicativi di una dipendenza funzionale, in tutti gli altri casi, ossia quando gli agenti operano in veste di società di persone o di capitali, l'obbligo assicurativo non sussiste.