Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 33 del 25/07/2013, fa seguito alla precedente del 19 giugno u.s. n. 24, con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative in merito all’agevolazione che i datori di lavoro con più di 15 dipendenti possono riconoscere ai lavoratori in esubero che maturano i requisiti pensionistici entro i successivi 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (L. 92/2012).
L’incentivo consiste nel corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La norma contenuta nella Riforma del lavoro, modificata dal DL 179/2012 (L. 221/2012), può essere attuata attraverso tre fattispecie: accordo tra datori di lavoro e organizzazio0ni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, accordi sindacali stipulati nell’ambito dei licenziamenti collettivi e accordi firmati dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro di categoria nell’ambito dei processi di riduzione del personale dirigente.
Poiché nella circolare 24/2013 il Ministero aveva espressamente ricordato che l’accordo è invalido se manca il requisito del lavoratore (raggiungere la pensione nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto), con la circolare 33/2013, lo stesso Ministero ha inteso fornire ulteriori precisazioni sul punto ed in particolare ha sottolineato che l’accordo ha una valenza differente nelle predette tre fattispecie. Infatti mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito dei licenziamenti collettivi produce effetti senza che ci sia la necessità di ulteriori adesioni da parte dei soggetti interessati, negli altri casi l’accordo aziendale costituisce solo la cornice per la successiva adesione dei singoli lavoratori.
Ne consegue che solo nel caso di accordi stipulati nell’ambito dei licenziamenti collettivi si può porre il problema della validità degli stessi in mancanza dei requisiti soggettivi.
In ogni caso al fine di evitare tale conseguenza, la circolare 24/2013 conclude ricordando che le parti stipulanti l’accordo potranno tuttavia convalidare a posteriori l'accordo medesimo nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti soggettivi di uno dei lavoratori coinvolti. Rimane salva la possibilità comunque di prevedere ex ante che l'accordo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali è stata riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi oppure che resti valido indipendentemente da tale numero.