Incentivi giovani agricoli: istruzioni per la fruizione
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 3448 del 21 maggio 2015, ha indicato gli adempimenti a carico delle Sedi per l’ammissione al beneficio delle aziende agricole che ne abbiano fatto richiesta e le modalità operative a cui i datori di lavoro ammessi devono attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 5, comma 4, del DL 91/2014 (L. 116/2014).
Si tratta, in particolare, degli incentivi in favore dei datori di lavoro agricoli che assumono, nel periodo compreso tra l’1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015, operai agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale netto, l’Istituto precisa che lo stesso va accertato esclusivamente attraverso il confronto tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.
Inoltre, l’azienda che sia stata ammessa al beneficio potrà usufruire dello stesso attraverso le seguenti modalità:
a) Per assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in unica soluzione, per un valore annuale massimo di € 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall’assunzione;
b) Per assunzioni a tempo determinato (OTD), la prima quota dopo il primo anno di assunzione; la seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; la terza quota dopo il terzo anno di assunzione. Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi. Il valore annuale dell’incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a € 3.000,00.
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