L’INPS, con la circolare n. 102 del 16 giugno 2025, ha fornito le indicazioni operative per la gestione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, come modificato dalla legge di Bilancio 2025, che prevede la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (cd quota 103), o al trattamento di pensione anticipata.

A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore.

Lavoratori aventi diritto

Possono accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso dei seguenti requisiti:

  • sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria oppure a forme sostitutive o esclusive;
  • maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;
  • scelgono di continuare a lavorare posticipando l’accesso alla pensione;
  • non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);
  • non hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

Resta fermo che i lavoratori interessati devono presentare domanda online all'INPS, che verificherà i requisiti e comunicherà l'esito entro 30 giorni. Solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l'esonero.

Effetti della rinuncia

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

  • il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
  • gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Decorrenza esonero

L'esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

Cessazione esonero

L'incentivo cessa quando il lavoratore:

  • revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);
  • raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia;
  • consegue una pensione diretta.

Gestione in UniEmens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento Imponibile e l’elemento Contributo della sezione DenunciaIndividuale. In particolare, nell’elemento Contributo deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di DenunciaIndividuale, DatiRetributivi, elemento InfoAggcausaliContrib i seguenti elementi:

  • nell’elemento CodiceCausale deve essere inserito il codice causale già in uso “L577”, che assume il più ampio significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento art.1, co.286, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e art.1, co.161, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)”;
  • nell’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
  • nell’attributo TipoIdentMotivoUtilizzo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
  • nell’elemento AnnoMeseRif deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento BaseRif deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
  • nell’elemento ImportoAnnoMeseRif deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.

La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento Denuncia Individuale, DatiRetributivi, ContribuzioneAggiuntiva, Contrib1PerCento, ImponibileCtrAgg, ContribAggCorrente. In caso di fruizione dell’incentivo in argomento non è necessario compilare i campi sopra riportati.

Qualora il datore di lavoro per i periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, può recuperare tale importo utilizzando l’elemento RecuperoAggRegolarizz nella denuncia di dicembre 2025 o gennaio 2026.