L’ANPAL, sul proprio sito internet, ha pubblicato il decreto 2/01/2018 n.3, con il quale viene regolamentato l’incentivo occupazione NEET riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani aderenti al programma Garanzia Giovani. Più precisamente, i soggetti che danno diritto all’incentivo sono i giovani con età compresa tra i 16 ed i 29 anni aderenti al programma Garanzia Giovani. Nel caso di minori di 18 anni è necessario che abbiano assolto al diritto dovere di istruzione e formazione. Se quando viene inoltrata l’istanza preliminare di ammissione all’incentivo il giovane non è ancora stato preso in carico dalla struttura competente, l’ANPAL informa prontamente la Regione di adesione o quella ove ha sede il posto di lavoro. L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e spetta purchè la sede di lavoro sia ubicata sul territorio nazionale con l’esclusione della provincia di Bolzano. Se il lavoratore viene trasferito per lavoro al di fuori dell’Italia, lo sgravio non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. L’incentivo, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), di contratto di apprendistato professionalizzante, di lavoro part time (in questo caso è proporzionalmente ridotto), e per il socio di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. Il beneficio, che deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020 e deve rispettare la regola de minimis, invece non è concesso per i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente. E’ possibile beneficiare dell’esonero contributivo anche in deroga alla regola de minimis purchè l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (da intendersi quale aumento netto del numero di dispendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo agevolato dell’assunzione. Quest’ultimo requisito non è richiesto se il posto o i posti occupati sono resi vacanti a seguito di dimissioni, volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Per i lavoratori con età compresa tra i 25 ed i 29 anni, l’incentivo può essere fruito oltre i limite del de minimis solo quando ricorre una delle seguenti condizioni (in aggiunta all’incremento occupazionale netto):
  • il lavoratore è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • il lavoratore non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore ha completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% rispetto alla disparità media.
L’incentivo è cumulabile con il Bonus giovani di cui alla Legge 205/2017 purchè venga rispettato il limite complessivo di 8.060 euro su base annua; mentre non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. I datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza preliminare di ammissione all’INPS per via telematica indicando i dati relativi all’assunzione effettuato o che intendono effettuare. In attesa della circolare INPS che definirà le modalità operative e la messa on line del modulo telematico il beneficio vien autorizzato in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Invece quando la procedura sarà a regime il beneficio sarà autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare e potrà essere fruito mediante conguaglio sulle denunce contributive.