L'INPS, con il messaggio 24865 del 6/11/2008, facendo seguito alla circolare 41/2006, ha precisato che i lavoratori con contratto di job on call senza indennità di disponibilità, possono fruire dell'indennità di disoccupazione solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La precisazione nasce dal fatto che dopo l'emanazione della predetta circolare erano sorti dubbi circa il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità.
Secondo l'INPS se il lavoratore intermittente ha l'obbligo di risposta alla chiamata, il trattamento di disoccupazione non viene corrisposto durante il periodo in cui il dipendente resta disponibile a prestare la propria attività percependo l'indennità di chiamata.
Invece nel caso in cui il lavoratore non sia soggetto all'obbligo di risposta alla chiamata, l'indennità di disoccupazione può essere riconosciuta solo per i periodi di non lavoro.