Indennità di mancato preavviso: quando decorrono disoccupazione e mobilità
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 19273 del 23 novembre 2012, ha fornito indicazioni in merito alla decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità nell’ipotesi in cui all’assicurato sia pagata un’indennità per mancato preavviso.
In particolare, alla luce di due recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 29237/2011 e Cass. n. 3836/2012), l’Istituto ha chiarito che la decorrenza, tanto dell'indennità di disoccupazione che dell'indennità di mobilità, subisce il differimento, ex art. 73, RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, all'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, ragguagliata a giornate, solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro. Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione.
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