Sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007 è stato pubblicato il DM 12/07/2007 che da attuazione agli art. 17 e 32 del DLgs 151/2001 in materia di tutela della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS.

In particolare viene riconosciuto il divieto di adibire le donne al lavoro durante i periodi tutelati anche ai committenti di lavoratirci a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata INPS oltre che agli associanti in partecipazione a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione separata medesima.

Previa attestazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'effettiva astensione all'attività lavorativa, anche le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono fruire dell'indennità di maternità.

Le lavoratrici a progetto tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi tutelati hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Alle madri lavoratrici spetta l'indennità di maternità sia per i periodi di astensione obbligatoria sia per i periodi antecententi i due mesi prima della data presunta del parto in caso di interdizione anticipata dal lavoro, purchè nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile risultino almeno 3 mensilità di contribuzione dovuta alla gestione separata e previa attestazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'effettiva astensione all'attività lavorativa.

Durante i periodi di astensione dal lavoro durante i quali viene corrisposta l'indennità di maternità alle lavoratrici vengono accreditati i contributi figurativi.

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata sono tenute a versare all'INPS oltre alla contribuzione nella misura dello 0,50% per finanziare le prestazioni economiche di maternità anche una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,22% .