Indennità di mobilità al lavoratore anche se libero professionista
A cura della redazione
L'indennità di mobilità erogata ai sensi della legge 223/91 spetta anche la lavoratore dipendente che dopo essere stato licenziato continui a svolgere un'attività di libero professionista iniziata prima della messa in mobilità (Cass. 25/07/2003 n.11539).
Infatti spiega la Suprema Corte l'art. 7 della legge 223/91 esclude l'indennità di mobilità soltanto nel caso in cui l'interessato dopo essere stato licenziato presti una nuova attività come lavoratore subordinato.
Ne consegue che se l'attività è autonoma il diritto all'indennità rimane.
Si cogli l'occasione per ricordare anche che l'incompatibilità predetta è esclusa anche dal fatto che il legislatore riconosce l'elargizione anticipata dell'indennità di mobilità in unica soluzione ai lavoratori che intendono intraprendere un'attività di lavoro autonomo. A maggior ragione deve quindi ritenersi esclusa l'incompatibilità se l'attività libero professionale era già svolta prima che il rapporto di lavoro dipendenti venga a cessare con la messa in mobilità.