L’INPS, con la circolare n. 67 del 14 aprile 2011, ha fornito alcune indicazioni circa la compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, durante il periodo di godimento dell’indennità, accetti l’offerta di un lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all’INPS, la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge n. 223/1991, viene sospesa, mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.
In siffatto caso, le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca, invece, la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.
Tuttavia, è prevista la possibilità di reiscrizione nei seguenti casi:
-    mancato superamento del periodo di prova (fino ad un massimo di due volte) ovvero laddove il lavoratore non sia giudicato “idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce”;
-    il lavoratore in mobilità assunto a tempo indeterminato viene successivamente licenziato senza aver maturato 12 mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato (in tal caso, lo stesso è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata).
Nelle situazioni di cui sopra (lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale e lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato), la corresponsione dell’indennità di mobilità è incompatibile con la percezione della retribuzione da lavoro subordinato, sicché si verifica una piena incumulabilità dell’una con l’altra. Eccezione a tale criterio era stata prevista dall’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori collocati nella cosiddetta “mobilità lunga” finalizzata al pensionamento di vecchiaia perché in possesso dei requisiti.
Inoltre, l’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 68/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2006, ha previsto, in favore dei lavoratori, già in mobilità, coinvolti nel programma sperimentale per il sostegno al reddito, la possibilità di “prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell’ultima retribuzione aggiornata sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT”. In tale caso l’importo dell’indennità viene corrispondentemente ridotto.
In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede gli istituti della sospensione e della decadenza.
È prevista, invece, la facoltà, per il lavoratore in mobilità, di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute. Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità.
Il lavoratore non è, tuttavia, obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui egli non si avvalga di tale facoltà, la legge non stabilisce di per sé la decadenza dalla prestazione di mobilità.
Si ricorda, tra l’altro, che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi sono quantificati in € 4.800,00 nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e € 8.000,00 per le collaborazioni coordinate e continuative.
Qualora entrambi i tipi di attività suddette si alternino o sovrappongano nell’anno solare, si applicherà il limite superiore.
Per ciò che concerne la compatibilità e la cumulabilità dell’indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio, si segnala, da ultimo che, secondo la normativa vigente, è consentito – in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 - di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di € 3.000,00 per anno solare.