L'INPS, con la circolare 30/06/2003 n.116, ha fornito chiarimenti in merito all'indennità di mobilità lunga ex lege 81/2003.
Più precisamente la legge n. 81/2003 ha esteso il beneficio della mobilità lunga nel limite di 7.000 unità in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso dell'anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.
Le imprese interessate devono presentare entro il 30 giugno 2003 domanda al ministero del lavoro.
I lavoratori interessati, per poter accedere alla mobilità lunga, dovranno far valere all'atto del licenziamento il requisito di 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e devono aver compiuto un'età inferiore di non più di 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia.
Gli oneri connessi alla permanenza dei lavoratori nelle liste di mobilità oltre i termini ordinari sono posti a carico del datore di lavoro che ha attuato la procedura di mobilità.