La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 6 del 13 aprile 2010, ha precisato che la parte dell'indennità di trasferta, pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, eccedente l'importo previsto dal contratto collettivo, non può essere considerata superminimo individuale, ribaltando, in tal modo, quanto indicato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 14/2010.
Innanzi tutto, sottolineano i consulenti, detta parte non può essere trasformata in superminimo perché nessuna norma lo prevede. In secondo luogo, può essere qualificata come superminimo solo l'erogazione aggiuntiva prevista nel contratto individuale senza alcun titolo specifico (semplice gratificazione per il lavoratore). Se, invece, il datore di lavoro riconosce al lavoratore una somma a titolo specifico di indennità di trasferta, la stessa deve essere regolata unicamente come tale secondo la disciplina del contratto collettivo o di legge e, quindi, deve essere esclusa la regola dell'assorbibilità, tipica disciplina del superminimo generico.
Peraltro, come affermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8075/2009), anche se la natura dell'indennità di trasferta non fosse stata espressamente connotata, sarebbe agevole individuarne tale natura qualora, dalla documentazione prodotta, emergesse che l'erogazione è tesa a remunerare i giorni svolti al di fuori della sede normale di lavoro.