La Corte di Cassazione, con la sentenza 19 febbraio 2004 n. 3278, ha stabilito che le indennità per trattamento estero devono essere incluse nella retribuzione utile ai fini del calcolo delle spettanze di fine rapporto (Cass. 19 febbraio 2004, n. 3278). La Suprema Corte ha infatti ritenuto che tale indennità abbia natura prettamente retributiva sia che si correli alle qualità e alle condizioni personali che concorrono a formare la professionalità del lavoratore, sia che compensi la maggior gravosità e il disagio morale ed ambientale del trasferimento all'estero. La differenza tra compenso del disagio e compenso della professionalità è rilevante solo ai fini della definitività o non dell'attribuzione patrimoniale allorché cessi la dislocazione all'estero.