Indennità sostitutiva delle ferie: natura risarcitoria o retributiva?
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 24 del 14 novembre 2011, ha illustrato due opposte posizioni della giurisprudenza in merito alla natura dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
In particolare, una parte della giurisprudenza attribuisce, all’indennità in esame, natura retributiva applicando, quindi, alla stessa, una prescrizione quinquennale e l’imponibilità fiscale e previdenziale.
La decorrenza della prescrizione – durante il rapporto di lavoro oppure alla fine di esso – dipende, quindi, dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Infatti, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86/1971, la prescrizione si consuma durante il rapporto di lavoro soltanto se il lavoratore è assistito dalla c.d. tutela reale, cioè dall’art. 18 St. Lav. Viceversa, se non si applica l’art. 18, il dipendente non è considerato libero di chiedere le proprie spettanze e, quindi, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sotto il profilo contributivo, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale.
Anche l’INPS si è espresso a tal proposito, affermando l’obbligatorietà della contribuzione sul compenso per le ferie non godute (INPS, circ. n. 186/1999 e nn. 15 e 15 bis del 2002; messaggio n. 118/2003).
Altra parte della giurisprudenza propende, invece, per la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva delle ferie, la quale, dunque, soggiace alla prescrizione di 10 anni prevista dall’art. 2946 c.c., che decorre, in ogni caso, durante il rapporto di lavoro (indipendentemente dal numero di dipendenti occupati dalla società). Ne consegue, inoltre, l’esclusione dall'obbligo della contribuzione: l’indennità di cui sopra, infatti, è correlata ad un inadempimento del datore di lavoro dell'obbligazione contrattuale di concedere le ferie, ed è finalizzata a indennizzare il lavoratore per il danno subito a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche, funzione che pacificamente le ferie assolvono.
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