La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali ha risposto a un quesito, tramite interpello n. 15 del 10 giugno 2008 (Prot. 25/I/0007470), posto in essere dall'Associazione sindacale dell'industria e dell'energia e del petrolio,  in merito alla possibilità di erogare l'indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all'estero.
La Direzione Generale afferma che, nella situazione prospettata dall'interpellante, sussistono molteplici elementi che fanno ritenere fondata una novazione oggettiva contrattuale, anche se non in senso tecnico. Vi è, infatti, una rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all'estero che determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto, poiché si instaura un regime contrattuale nuovo che sembra legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità. In questo caso particolare, l'impossibilità oggettiva della fruizione delle ferie è giustificata dal brevissimo tempo che intercorre tra la decisione di inviare il lavoratore all'estero e la sua partenza. Tale situazione non consente una programmazione delle ferie stesse in relazione alle esigenze produttive/organizzative dell'impresa. Pertanto, afferma la Direzione Generale, solo in questo caso è possibile effettuare la monetizzazione delle ferie poiché tale situazione può essere assimilata ad una novazione contrattuale.