L’INPS, con il messaggio 26/01/2015 n.604, ha ricordato che possono richiedere la proroga degli indennizzi fruiti per la cessazione dell’attività commerciale ai sensi dell’art. 19ter della L. 2/2009 fino alle nuove età pensionabili previste dalla Riforma Fornero solo coloro che al compimento dei 65 anni di età (60 se donne) risultavano in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia nella gestione commercianti. 

Inoltre è necessario che il soggetto interessato alla proroga non sia titolare di un trattamento pensionistico e non svolga una qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.

Va invece trattato diversamente il caso in cui il soggetto richiedente la proroga risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata ex DL 201/2001 (L. 214/2011). Se il soggetto ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi con apertura della relativa finestra prima della data prevista dalla legge, la proroga dell’indennizzo deve essere concessa fino alla prima decorrenza teorica utile dei trattamenti di vecchiaia e anzianità in salvaguardia. 

Analogamente in sede di presentazione della domanda di indennizzo. Se il soggetto fruisce della salvaguardia, l’indennizzo può essere concesso fino alla prima decorrenza teorica utile prevista in applicazione delle predette disposizioni di salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato, a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra, fermo restando le regole generali relative alla decorrenza dei trattamenti pensionistici. 

Se il richiedente invece risulta beneficiario della salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso fino al compimento dell’età pensionabile anche qualora l’interessato presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolari del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo.

L’INPS poi modifica il precedente messaggio 4832/2014 prevedendo che destinatari dell’indennizzo sono coloro che maturano i requisiti previsti dal DLgs 207/1996 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.

Inoltre possono presentare domanda anche coloro che hanno maturato il diritto all’indennizzo nel periodo 31.01.2009-31.12.2011 e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata loro rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.01.2012.

L’indennizzo invece non può essere riconosciuto:

- a chi al momento della domanda risulti titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso a qualsiasi fondo erogato.

- a chi ha già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non ha ancora presentato la relativa domanda.