L'INPS, con la circolare 17/12/2008 n.111, fa seguito alle circolari ministeriali 1/2004, 17/2006 e 4/2008 in materia di collaborazioni a progetto, per fornire alcune indicazioni operative al proprio personale ispettivo.
L'Istituto previdenziale richiama anche la direttiva ministeriale 18/09/2008 secondo cui ai fini dell'attività di verifica delle collaborazioni a progetto è necessario tener distinto i contratti certificati da quelli non sottoposti al vaglio delle commissioni di certificazione. La distinzione è importante poiché nel primo caso i contratti saranno sottoposti a verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica. Nel secondo caso invece l'ispettore dovrà acquisire tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso precisa la circolare 11/2008 per procedere alla contestazione della collaborazione a progetto non è sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale del rapporto o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento costituendo questi ultimi solo elementi indiziari.
In sostanza per l'Istituto previdenziale occorre far riferimento agli indirizzi operativi forniti dal Ministero del lavoro secondo cui è necessario distinguere tra gli elementi che propriamente qualificano come collaborazione un rapporto di lavoro e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e come tali non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Ne consegue che sarà considerata collaborazione a progetto l'attività svolta dal collaboratore che unilateralmente e discrezionalmente determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Saranno invece considerati indizi ed elementi meramente presuntivi del rapporto di lavoro subordinato: l'esecuzione dell'attività di collaborazione nell'ambito dell'attività organizzata del committente  che rientra anche nel suo core business oppure la fattispecie contrattuale in cui vengono utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente.
In quest'ambito, nel caso in cui non siano presenti elementi essenziali caratterizzanti la subordinazione, saranno considerate collaborazioni le attività di promozione di vendita, di sondaggi e campagne pubblicitarie in generale.
L'INPS ricorda infine che l'ispettore non dovrà tener conto delle presunzioni di subordinazione previste dalla circolare ministeriale 4/2008 per determinate attività lavorative specificamente elencate.