Il Ministero dell’interno, con il parere 30/09/2010, ha reso noto che il rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 27, c.1lett. r-bis, T.U. immigrazione, non necessita di un nuovo nulla osta, ma soltanto l’esistenza del contratto di soggiorno, al pari di quanto previsto per gli altri lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti.
L’unica limitazione è che gli infermieri professionali devono continuare a svolgere la stessa attività mantenendo la qualifica di assunzione per la quale era stato concesso l’originario nulla osta.
Per rispondere al quesito avanzato che chiedeva se poteva essere prorogato il permesso di soggiorno rilasciato ad un infermiere extracomunitario in Italia ex art. 27 T.U. immigrazione, il Ministero dell’interno richiama la nota Cat. B1/Mass/Imm/2009 del 30/11/2009 del Questura di Trieste secondo cui le disposizioni contenute nell’art. 27, c.1 del DLgs 286/98, possono interpretarsi nel senso di applicare il limite di tempo massimo di 2 anni, prorogabile per un ulteriore biennio, ad ogni singolo datore di lavoro, in modo tale da consentire agli infermieri professionali di essere assunti, alla scadenza dei 4 anni, da un altro datore di lavoro ed ottenere così la proroga del nulla osta (sempre per la stessa qualifica).