Infortuni e malattie professionali: la convenzione INPS-INAIL sui casi di dubbia competenza
A cura della redazione

L’INAIL, con la determina 6 agosto 2014, n.247, ha reso noto che è stato rinnovato l’accordo con l’INPS per l’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta dovuta ad infortunio sul lavoro, malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.
Secondo la convenzione, l’Istituto che ha ricevuto la denuncia/certificato inoltrerà la dichiarazione di propria incompetenza all’altro Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione in caso di infortunio/malattia comune ed entro 90 giorni in caso di malattia professionale. Entro i predetti termini dovrà esserne data notizia anche al lavoratore e la datore di lavoro.
In caso di contenzioso amministrativo o giudiziario, fino al provvedimento o alla sentenza definitiva, di cui ciascun Istituto è tenuto a darne tempestiva notizia all’altro, l’erogazione della prestazione viene effettuata dall’Istituto al quale per primo l’assicurato ha presentato la relativa denuncia/certificato.
In particolare, fino all’assunzione del caso da parte dell’istituto competente, quello che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato corrisponderà al lavoratore le seguenti prestazioni economiche:
- se si tratta dell’INAIL, il 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del DPR 1124/1965. La predetta misura percentuale può essere variata su richiesta dell’INPS, previo accordo tra i due Istituti sui tempi di adeguamento delle procedure. Ai fini della regolazione delle partite creditorie e debitorie, sono fatti salvi i pagamenti già disposti dall’INAIL.
- se si tratta dell’INPS, l’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.
La durata della convenzione è di tre anni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla sua sottoscrizione.
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