L’Inail, con la circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha reso noto che dal 22 marzo sono in vigore le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. 151/2015, con rilevanti novità per i datori di lavoro.
A partire dalla predetta data, l'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).
Se in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe essere non immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati. Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre il giorno iniziale del termine previsto dall’art.53, commi 1 e 5, per l’irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia. A tale riguardo, le disposizioni della circolare n.22/1998 incompatibili con le nuove disposizioni devono intendersi abrogate. In questo caso il datore di lavoro deve comunque trasmettere la denuncia telematica indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici. In questo caso, l’applicativo avverte l’utente con apposito messaggio “Non è stato possibile associare la denuncia alla certificazione medica pervenuta all’istituto” e permette l’invio della denuncia. Si precisa che nel caso in cui i dati “identificativo certificato” e “data rilascio” non risultassero corrispondenti a quelli processati dai sistemi dell’Istituto, questo non rappresenterà motivo di rigetto delle denuncia e/o di applicazione di sanzione amministrativa. Si ribadisce che, in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica che nell’applicativo delle denunce. Inoltre, in attesa delle previste implementazioni all’applicativo per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale/silicosi asbestosi è stato predisposto un nuovo modulo (Mod. 101-R.A.) di “Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi” che sostituisce gli attuali modelli 101-Prest. e 101/bis-Prest. scaricabile dal sito www.inail.it – Modulistica.