La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/09/2014 n.38955, ha deciso che in caso di infortunio occorso ad un dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni utilizzando un macchinario aziendale, accertato non rispondente alle norme sulla sicurezza, la responsabilità ricade sia sul costruttore dello stesso sia sul datore di lavoro.

Il primo soggetto infatti è tenuto a rispondere del danno subito dal lavoratore addetto all’apparecchiatura, in quanto ha omesso, prima della consegna, di effettuare il dovuto controllo sulla regolare funzionalità della medesima in condizioni di sicurezza.

Il datore di lavoro invece è responsabile in quanto per imprudenza, negligenza e imperizia non ha osservato le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

A nulla rileva il fatto che l’operazione manuale compiuta dalla lavoratore sia talmente elementare da non richiedere competenze o abilità professionali specifiche. In sostanza la semplicità non esclude la necessità della segregazione degli organi in movimento della macchina, prescritta per legge.

Aggrava invece la posizione del datore di lavoro il non aver formato adeguatamente il dipendente sul corretto utilizzo del macchinario cui era addetto.

Infine il comportamento del lavoratore non può essere considerato abnorme in forza del principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendosi definire tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro.