Inpgi, via libera alla stabilizzazione dei Cococo
A cura della redazione

L'Inpgi, con circolare n. 12 del 18 dicembre 2009, ha reso noto che è stata istituita e disciplinata la procedura per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito giornalistico (Delibera n. 5 del 29 gennaio 2009, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota n. 24/IX/0023769 del 15 dicembre 2009).
I datori di lavoro possono trasformare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posti in essere con giornalisti in rapporti di lavoro subordinato. Tale trasformazione, che prevede l'assunzione con contratto di lavoro dipendente, rende intangibile, ad opera delle stesse parti ovvero di terzi, ivi compresi gli organi ispettivi ai quali sono attribuite le funzioni di vigilanza sul rispetto della legislazione in materia di lavoro e previdenza, la qualificazione formale e sostanziale del pregresso rapporto di co.co.co.
Le aziende interessate dovranno stipulare con le Organizzazioni sindacali dei giornalisti su base territoriale, sentite le rappresentanze aziendali, specifici accordi negoziali volti alla trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato. Gli accordi dovranno prevedere la stabilizzazione di tutti i collaboratori che si trovino nelle medesime condizioni lavorative. Successivamente alla stipula degli accordi sindacali ed in attuazione degli stessi, i lavoratori interessati alla trasformazione dovranno sottoscrivere con il datore di lavoro un atto di conciliazione individuale (art. 410 e 411 del codice di procedura civile).
L'Inpgi fa presente che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che si intende trasformare in lavoro subordinato deve essere in corso di svolgimento alla data in cui avviene la trasformazione.
La validità degli atti di conciliazione individuale precedenti all'assunzione è condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata di una somma - a titolo di contributo finalizzato al miglioramento del relativo trattamento previdenziale - pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per tutti i periodi di ininterrotta vigenza - indipendentemente dai termini di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/95 - dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa riferiti a ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
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