L'INPS, con il messaggio 20/06/2006 n.17614, fa seguito al precedente 14760/2006 per disporre il blocco del recupero coattivo dello sgravio triennale fruito dalle imprese che hanno trasformato a tempo indeterminato contratti a termine. Il beneficio è stato previsto dalla legge 448/98 che al fine di sostenere l'occupazione nelle regioni del Sud Italia ed in Abruzzo e Molise ha riconosciuto sgravi contributivi per tre anni a favore delle imprese che hanno effettuato nuove assunzioni di lavoratori a tempo pieno e indeterminato. Subito dopo la sua entrata in vigore al'INPS e al Ministero del lavoro è stato chiesto se l'agevolazione poteva essere fruita anche dalle aziende che hanno proceduto a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato contratti di formazione e lavoro, apprendisti e rapporti part time. Sul punto INPS e Minlavoro non hanno mai adottato la stessa interpretazione così che l'Istituto previdenziale è stato costretto a sospendere il recupero dei contributi in attesa di chiarimenti. Dopo qualche anno di silenzi l'INPS sulla base di un consolidato orientamento comunitario con il messaggio 14760/2006 ha provveduto a fornire le istruzioni per il recupero dei contributi. Recentemente però il Ministero ha chiesto all'INPS di sospendere il recupero poichè la questione necessita di approfondimenti prima della decisione definitiva. Restano comunque salvi gli atti di interruzione della prescrizione.