L'INPS, con il messaggio 09/03/2007 n.6556, ha fornito nuove modalità di conguaglio degli importi per CIGS a seguito di contratto di solidarietà (codice importo G603) e conguagli per CIGS in deroga. In particolare con la circolare n. 9/1986 l'INPS ha chiarito che l'importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo CIGS. La misura dell'integrazione da corrispondere è attualmente pari al 60% della retribuzione persa, al netto della quota a carico del lavoratore (5,84%). Ne consegue che per l'individuazione delle ore sulle quali NON trova applicazione il tetto massimo di CIGS, le aziende dovranno operare come segue: - conguaglieranno la cassa integrazione a titolo di solidarietà indicando l'importo nel quadro D del modello DM10 con il previsto codice "G603"; - riporteranno il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel quadro F; - riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri B/C il codice statistico di nuova istituzione GF00, avente il significato di lavoratori in contratto di solidarietà. In corrispondenza del suddetto codice dovranno essere esposti, nei rispettivi campi, il numero dei lavoratori ai quali è stato erogato il trattamento, il numero delle ore conguagliate e le retribuzioni sulle quali è stata calcolata la prestazione stessa; Nessun dato va riportato nel campo somme a debito. Inoltre l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni operative anche riguardo ai conguagli per CIGS concesse in deroga. Più precisamente la legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) ha previsto che, in presenza di proroghe per crisi di settori produttivi o aree territoriali, il trattamento CIGS sia ridotto del10 % in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga, del 40 % in caso di proroghe successive. Per il conguaglio della CIGS prorogata, le aziende continueranno ad utilizzare i codici importo già in uso, e quindi: - G801 avente il significato di CIGS prorogata ridotta del 10 percento art.1 c.410 - 411 L. 266/2005; - G803 avente il significato di CIGS prorogata ridotta del 30 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005; - G804 avente il significato di CIGS prorogata ridotta del 40 percento art.1 c.410- 411 L 266/2005.