INPS: fondo di garanzia del TFR e periodo di riferimento
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 5/06/2006 n.15924, ha precisato che il periodo di 12 mesi entro cui devono essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro ai fini dell'intervento sostitutivo del fondo di garanzia del TFR decorre dalla data in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per far valere il suo diritto. Originariamente l'istituto previdenziale (circ. 58/98) riteneva che la decorrenza del periodo di 12 mesi entro il quale devono essere comprese le tre mensilità non erogate dal datore di lavoro, dovesse coincidere con la data della domanda di dichiarazione di insolvenza. Un'interpretazione così rigida della norma comporta il rigetto delle domande presentate dai lavoratori che prima dell'istanza di apertura delal procedura concorsuale, hanno tentato di realizzare i loro crediti retributivi agendo in giudizio contro l'azienda. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione 1885/2005 anche l'INPS cambia orientamento interpretativo. Secondo i giudici di legittimità le tre mensilità assistite devono rientrare nei 12 mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore che sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti fermo restando tuttavia che la garanzia del Fondo non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura.