L’Enpacl, nella seduta del 13 novembre 2020, ha deliberato l’erogazione di un importo pari a 400,00 euro ad integrazione delle indennità di ultima istanza erogate dallo Stato per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Possono fruire dell’integrazione i Consulenti del Lavoro, non cancellati, che hanno già beneficiato delle indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, e s.m.ei, e che non le abbiano restituite.

Non è necessario presentare alcuna domanda. L’integrazione sarà corrisposta sul medesimo IBAN già utilizzato per l’accredito delle indennità di ultima istanza.