Integrazione salariale, il lavoratore non decade se non comunica preventivamente lo svolgimento di nuova attività
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 19 dell’1 agosto 2012, ha precisato che il lavoratore, che non comunichi preventivamente, alla sede provinciale dell’Inps, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale, non decade dal relativo diritto (art. 8, comma 4, L. n. 160/1988).
Con la legge n. 296/2006, il Legislatore ha disposto l’estensione dell’obbligo di comunicazione preventiva, entro le ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, a tutti i datori i lavoro e per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune tipologie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative. Tale adempimento, oltre a costituire uno strumento per il monitoraggio della regolarità dei rapporti di lavoro, in un’ottica di semplificazione degli obblighi “comunicazionali”, vale ad esonerare il datore di lavoro ma anche il lavoratore dall’adempimento di ogni altro ed ulteriore obbligo nei confronti degli Enti, connesso alla comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro, imponendo, dunque, alle PP.AA. di attivarsi per un’efficace cooperazione.
Il c.d. principio della “pluriefficacia della comunicazione” oramai consolidato consente, pertanto, di ritenere che non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all’Inps lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988.
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