Il Ministero del lavoro, con la circolare 17/04/2008 n.5249, ha precisato che in caso di interdizione anticipata dal lavoro per complicanze nella gestazione o pregresse patologie che si teme possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la relativa domanda si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione e che il provvedimento decorre dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro.
Invece, il provvedimento di interdizione dal lavoro per mansioni o condizioni di lavoro a rischio, presuppone un accertamento effettuato dalla DPL circa l'impossibilità, per il datore di lavoro, di adottare misure volte alla eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice.
L'astensione può essere disposta anche prima di tale accertamento, se il datore di lavoro produce una dichiarazione dalla quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In questo caso l'interdizione dal lavoro decorre dalla data del provvedimento stesso.