Il Ministero del lavoro, con la circolare 04/08/2008 n.26, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che le lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo dell'effettivo allattamento del bambino.
Il Ministero giunge a questa conclusione partendo dall'art. 8 del Dlgs 151/2001 ed in particolare dal terzo comma che prevede il divieto per le donne che allattano di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione.
Quindi ai fini dell'applicabilità dell'art. 8 del T.U. della maternità (e quindi dell'interdizione dal lavoro) è necessario lo stato di allattamento e l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
In merito al concetto di "periodo di allattamento", il Ministero del lavoro precisa che questo coincide con l'effettivo allattamento del bambino e non con il periodo di un anno dalla nascita riconosciuto per il godimento dei permessi c.d. per allattamento previsti dagli artt. 39 e ss. Del Dlgs 151/2001.