Interessi legali e rivalutazione sul TFR e crediti di lavoro
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 19/11/2002 n.856, ha reso noto che sulle prestazioni corrisposte dal Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro riguardanti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro verranno applicati gli interessi e la rivalutazione monetaria, che scatteranno:
- dalla cessazione del rapporto di lavoro (nel caso del TFR)
- dalla data di presentazione della domanda per le ultime tre mensilità e fino alla data di effettivo versamento (per i crediti di lavoro).
La precisazione dell'Istituto previdenziale conclude un lungo iter iniziato con l'art. 22, c.36, della legge 724/94 che aveva esteso ai crediti di natura retributiva, pensionistica e previdenziale l'incumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
Sul punto era intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 459/2000 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo riconoscendo ai lavoratori dipendenti privati la possibilità di cumulo degli interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di natura retributiva.
Successivamente sono intervenute numerose sentenze di legittimità che sono culminate con una sentenza a sezioni unite con la quale è stato stabilito definitivamente l'inapplicabilità del divieto di cumulo, ossia la possibilità di cumulare interessi e rivalutazione monetaria.