Intermittente, sull'indennità di disponibilità vanno versati i premi Inail
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha fornito importanti chiarimenti in merito al rapporto di lavoro intermittente, alla luce delle novità introdotte dalla L. 92/2012.
In particolare, l’Istituto precisa che, sull’indennità di disponibilità, i premi assicurativi devono essere versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
Inoltre, l’obbligo assicurativo del personale occupato con contratto di lavoro intermittente continuerà a essere assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (artt.1, 4 e 9 del DPR 1124/65).
Sotto il profilo retributivo, per il periodo di attività, il lavoratore intermittente ha diritto al normale trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di settore per il lavoratore comparabile, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente conseguita.
Peraltro, tenuto conto dell’obbligo del datore di lavoro di corrispondere comunque l’indennità di disponibilità, ove prevista nel contratto, si precisa che, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio andrà calcolato, a decorrere dal 18 luglio 2012 (data di entrata il vigore della L. 92/2012), sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità.
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