Il Ministero dell'interno, con la direttiva 4/08/2006 ha stabilito che la ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno consente allo straniero di ottenere gli stessi servizi prima riconosciuti soltanto con la titolarità del permesso di soggiorno. Prima infatti dell'intervento ministeriale lo straniero che era in possesso della sola ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo non poteva stipulare contratti di finanziamento, aprire conti correnti, conseguire la patente, partecipare a bandi di locazione delle case popolari, ecc. La direttiva però pone delle condizioni: - la domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; - la documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; - l'ufficio competente deve aver rilasciato la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Inoltre stabilisce il Ministero dell'interno, lo straniero in possesso della sola ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo ha la facoltà di lasciare il territorio italiano e di farvi regolare rientro (così come annualmente previsto per le vacanze estive e natalizie) con l'unica limitazione di evitare l'ingresso e il transito negli altri Paesi dell'area Schengen.