Il Ministero del lavoro, con la nota protocollo del 27/07/2005 n.2042, rispondendo ad un'istanza di interpello ha chiarito che il termine di trenta giorni per la comunicazione alla DPL del superamento delle 48 ore settimanali con lavoro straordinario decorre sempre dalla fine del quadrimestre fisso e che nell'ambito del quadrimestre la comunicazione riguarderà solo le settimane complete, mentre i giorni eccedenti saranno considerati nella comunicazione realtiva al successivo quadrimestre. Per le aziende che applicano, come periodo di riferimento, il quadrimestre di legge (non essendo presente un diverso periodo fissato da accordo collettivo), 30 aprile - 29 agosto 2005, il termine per la presentazione della comunicazione oggetto del presente intervento sarà il 28 settembre 2005. Le settimane da prendere in considerazione, per la verifica del superamento del limite di 48 ore, prendendo a riferimento la settimana di calendario lunedì - domenica, saranno quelle riferite al periodo 26 aprile - 28 agosto (i giorni 26, 27 e 28 aprile verranno quindi presi in considerazione nella presente denuncia mentre il giorno 29 agosto verrà preso in considerazione nell'eventuale denuncia successiva). La tardata o mancata comunicazione alla DPL, ove dovuta, è punita con la sanzione amministrativa da ? 103 a ? 200 (è ammesso il pagamento in misura ridotta: 1/3 del massimo). L'istituto della diffida, che permette il pagamento della sanzione minima, seppur ammesso (v. Min. Lav. circ. 8/2005), non risulta conforme alla finalità dell'istituto stesso in quanto la sanzione minima risulta superiore a quella determinata in misura ridotta (1/3 del massimo), a norma dell'art. 16 della L. 689/1981 (Min. Lav. Circ. N. 24, 24-6-2004).